Terza fase: determinazione dell’indennità
La quantificazione e la comunicazione dell’indennità di esproprio (la valutazione del bene espropriato) è obbligatoria ed è suddivisa in:
Per le aree effettivamente coltivate è determinata in base al criterio del valore agricolo effettivo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate e del valore dei manufatti
edilizi legittimamente realizzati. Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo spetta un indennità aggiuntiva pari al Vam della coltura praticata.
Per le aree non coltivate (destinazione a verde pubblico, impiantistica sportiva, parcheggi etc.), l’indennità deve essere determinata in base al valore venale.
Per un’area edificabile, viene determinata in misura al valore venale (di mercato) del bene, Il valore è aumentato del 10% nei casi in cui è stato concluso l’accordo di cessione. Per un
area legittimamente EDIFICATA, solitamente sono fabbricati con varia destinazione, o porzioni e le loro pertinenze, l’art. 38 del Dpr 327/2001 stabilisce che l’indennizzo è commisurato al valore venale dello stesso, solo se legittimamente edificato.
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